|
ACCOLTO IL RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CORTE D’APPELLO DI ROMA 6 MAGGIO 2009 Il 6 maggio di quest’anno, la Corte d’Appello di Roma, sezione Prima, Volontaria Giurisdizione, ha emesso, ed è la prima volta, una sentenza favorevole ad un soggetto proveniente dal Bangladesh che richiedeva la protezione internazionale nel nostro territorio, riconoscendogli lo status di rifugiato politico.
Tale provvedimento è significativo in quanto risulta essere una prova tangibile dell’assolvimento, da parte della nostra magistratura, del dovere istituzionale di integrare le istanze provenienti dal diritto comunitario con l’ordinamento nazionale e non solo; il Collegio, difatti, ha accolto l’appello contro la decisione di primo grado, che confermava il provvedimento di diniego della protezione internazionale della Commissione Territoriale istituita, ritenendo sia dovere dello stesso organo giurisdizionale superare il formalismo del nostro codice di procedura civile attraverso una interpretazione delle norme che si adatti alla situazione peculiare del soggetto extracomunitario, in ottemperanza al principio di ragionevolezza. Si è osservato, difatti, che le norme che regolano la materia dell’onere della prova devono essere adattate secondo quanto stabilisce l’ordinamento comunitario, pur se quest’ultimo risulta non ancora formalmente recepito in territorio nazionale attraverso un provvedimento legislativo, e ciò deve avvenire, a maggior ragione, dopo l’entrata in vigore dei D. Lgs 19 novembre 2007 n. 251 e D. Lgs 28 gennaio 2008 n. 25 il quale ha sostanzialmente rinnovato la frammentaria e lacunosa disciplina in materia di asilo politico e di status di rifugiato. Non solo, quindi, l’Autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono, entrambi, svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda ma anche e soprattutto saper utilizzare i più ampi poteri istruttori, anche ufficiosi e propri, peraltro, del diritto camerale, che consentano, in ossequio al principio di buona fede e di trasparenza, di accertare la verità sui fatti dedotti in giudizio ed effettivamente rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; ciò significa che l’esame della domanda deve includere sia l’esame della documentazione prodotta in giudizio che la pertinenza delle dichiarazioni del richiedente in relazione alla situazione socio – politica del Paese di Origine, alla sua condizione personale (estrazione sociale, età, sesso) e ciò sempre ai fini dell’accertamento di una reale persecuzione nel proprio Paese al momento del rientro. La decisione dei giudici d’appello risulta essere sostanziale recepimento di due importanti sentenze: la prima è quella della stessa Corte di Giustizia CE del 17/02/2009, C – 465/07 la quale afferma che chi richiede la protezione internazionale non deve necessariamente provare di essere personalmente minacciato: è sufficiente, difatti, la prova che il grado di violenza indiscriminata nel Paese di Origine raggiunga un livello così elevato tanto da ritenere che un civile possa subire concretamente minacce alla propria integrità fisica per ragioni politiche o sociali al ritorno in Patria. La seconda è la sentenza della Cassazione SSUU del 17 novembre 2008 n. 27310 che afferma, tra l’altro, come il giudice debba decidere sulla situazione del singolo non solo per il mezzo della rigida applicazione delle regole codicistiche ma altresì per mezzo della comprensione, umanamente ineccepibile, dei fatti per come presentati in giudizio dal richiedente. Ciò che si è rinvenuto nel caso concreto è stato quindi ritenuto sufficiente a concedere la protezione internazionale in quanto: a) il Bangladesh risulta notoriamente devastato da scontri politici violenti tra il partito alla guida del Governo (BNP) e la Awami League, fazione di ispirazione democratica di cui il richiedente è stato attivista b) il richiedente e la sua famiglia sono stati sottoposti a violenze materiali e morali, dimostrate in giudizio per cui sussiste il fondato pericolo che lo stesso soggetto possa subire, una volta tornato nel Paese di Origine, ulteriori episodi di violenza c) vi è un regolare passaporto d) il tenore delle dichiarazioni rese in giudizio rende pienamente attendibile il richiedente e) il soggetto ha prodotto in giudizio un contratto di lavoro non subordinato per il mezzo del quale egli riesce legittimamente a procacciarsi una fonte di sostentamento senza aggravare il bilancio della Amministrazioni statali e senza lasciare presumere la commissione di fatti contrari alle norme interne. Difatti la maggior preoccupazione istituzionale nel nostro Paese, come per ogni Paese che subisce imponenti flussi migratori, è quella di non poter assorbire le richieste di esseri umani in condizioni disperate, che cercano di sfuggire da Paesi in cui, molto spesso, vi è la negazione dei più elementari diritti fondamentali; è, peraltro, necessario distinguere tra soggetti che richiedono realmente una protezione da quelli che, invece, comportandosi disonestamente nel proprio paese ed in assenza dei requisiti formali, come il possesso di un normale passaporto, arrivano in Italia con l’idea che vi sia assoluta libertà di delinquere, data la mancanza della certezza della inflizione di una pena per ogni commesso reato. Proprio per tale ragione, ove vi sia la possibilità di interagire con le Autorità istituzionali, siano esse amministrative che giurisdizionali, è sempre necessario analizzare umanamente il caso singolo, la serietà della persona, la trasparenza dei fatti oggettivi e soggettivi, le reali motivazioni che impegnano anche emotivamente un soggetto a fuggire dal proprio Paese. E ciò può avvenire solo se ed in quanto il richiedente trovi, al suo arrivo in Italia, una sana accoglienza ed un approccio collaborativo ed onesto che gli permetta di capire come vivere, in trasparenza, nel nostro territorio nazionale, contribuendo a creare quelle condizioni che permettono, anche a noi, di sviluppare la nostra cultura conoscendone altre, come la nostra grande tradizione italiana impone di fare. |