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DISABILITA’ E DISCRIMINAZIONE


La tutela legislativa va di pari passo con una nuova consapevolezza sociale del ruolo del diversamente abile nella società; la legge quadro a cui si fa riferimento è la L.104/92 la quale ha avuto il merito di avere sistematicamente previsto delle situazioni di tutela nei confronti di persone che hanno quantomeno assunto posizioni diverse a seconda delle diverse epoche storiche (sino agli anni 20, difatti, erano considerati handicappati solo i sordomuti ed i ciechi) ed a seconda delle situazioni di riferimento (si pensi agli invalidi o mutilati civili a seguito di infortuni sul lavoro i quali sono diventati soggetti di diritto solo a seguito di provvedimenti legislativi degli anni 60 e 70).

La legislazione a tutela dei disabili ha subito una accelerazione negli ultimi 15 anni anche a seguito del ruolo di primazia assunto dalla Comunità Europea il cui Trattato (ratificato con legge 1203/1957) all’art. 13 propone ed afferma quale obiettivo l’eliminazione delle discriminazioni dovute ad handicap; punto di arrivo è la legge 67/06 che ha la finalità di dare ampia tutela al disabile che subisce qualsiasi tipo di discriminazione.

La nozione di disabile è stata oggetto di varie interpretazioni giuridiche ma un concetto unitario è comunque necessario per stabilire quali delle situazioni individuali rientri nella comune accezione di disabilità: l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ad esempio, specifica cosa si intenda per menomazione, nozione più ampia di quella di disturbo in quanto comprende anche la perdita anatomica, ma utile per comprendere le origini del concetto di disabilità.

In altri termini per disabilità si intende la conseguenza pratica della menomazione ossia quello che si è in grado di fare o meno mentre per handicap si intende, più che altro, un fenomeno sociale ossia una condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o, in termini più ampi, ad una disabilità che impedisce al soggetto l’adempimento di un ruolo sociale considerato normale in relazione all’età, al sesso ed al contesto socioculturale di appartenenza.

L’handicap, in tal modo, è considerato tale in relazione alle circostanze esterne e può anche non esser presente in alcuni casi (es un minorato alla vista, al buio, non presenta alcun handicap rispetto ad altri soggetti vedenti); in linea generale, quindi, una menomazione del linguaggio comporta una disabilità nel parlare oppure una menomazione all’udito comporta una disabilità nell’ascoltare.

Ove tale situazione di disabilità comporta per il soggetto uno svantaggio, a livello sociale, essa comporterà conseguentemente un handicap.

La definizione data dall’OMS di disabilità differisce da quella della legislazione italiana ove l’art. 3 L. 104/92 afferma che è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione; non si distingue, perciò, tra menomazione, disabilità o handicap in quanto di parla indistintamente di handicap. Nel 2002 l’OMS ha approvato una nuova classificazione internazionale per mezzo della quale vengono modificati i termini che diventano altri rispetto a menomazione, disabilità o handicap per rendere l’ICF (International Classification of Functioning) applicabile ad ogni essere umano; si fa ivi riferimento ai concetti di Funzioni Corporee (incluse quelle psicologiche), Strutture Corporee, Attività, Partecipazione e Fattori Ambientali (caratteristiche del mondo fisico e sociale che possono influenzare l’individuo in un determinato contesto). In tal senso la disabilità, secondo la nuova accezione dell’OMS, è collegata non ad un singolo problema psichico, fisico o sensoriale ma all’insieme di tutti gli aspetti sanitari, ambientali e socioculturali, intesi come realtà in cui vive il disabile ed è per questo che il soggetto diventa diversamente abile, nel senso che non è in grado di svolgere determinate attività o funzioni considerate normali nel contesto socio economico in cui egli vive; per inciso, si specifica che in Italia, più di un 1,5 milioni sono i disabili sino ai 67 anni ed i giovani sono sempre più disabili mentali.

L’art. 4 della l. 104/92 prevede che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua ex art. 3 sono effettuati dalle ASL mediante Commissioni Mediche ex L.295/90, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso l’ASL mentre la legge 80/06 prevede che le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottino disposizioni dirette a semplificare ed unificare le procedure di accertamento sanitario.

Da tale esame clinico consegue la formalizzazione della situazione di disabilità; conseguentemente legittimato ad agire ex L. 67/06, a fronte di una discriminazione subita, sia il disabile riconosciuto tale e non anche il disabile di fatto.

E’ pur vero, comunque, che, a fronte di una disabilità riconosciuta evidente e dimostrata attraverso idonea produzione documentale ed attraverso prova testimoniale, il ricorso al giudice debba considerarsi del tutto legittimo, anche perché l’art. 2 della legge, nel definire le discriminazioni (diretta o indiretta) sottolinea la necessità di difendere sia i soggetti normali che quelli diversamente abili.

Così accade, quindi, che possano essere difesi anche i disabili temporanei ossia quelli che per un periodo limitato di tempo abbiano subito una menomazione delle proprie funzioni e capacità senza che sia stato chiesto, da parte loro, il riconoscimento della stessa disabilità; anche in tal caso non riconoscere la difesa giudiziale significa provocare inevitabilmente una disparità di trattamento censurabile in sede di legittimità costituzionale.

E’ per tale ragione che sarà compito di chi rappresenta legalmente il soggetto disabile in giudizio provare, oltre alla discriminazione, anche il fatto della disabilità.

Per qualsiasi informazione ulteriore: Avv. Alessandra Tezzon - cell. 340/7900920.

 
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